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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.1. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
14.1. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito con il seguente:

   «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

  2-ter. All'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».
  2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 26 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.
  2-quinquies. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2-quater, all'atto del pagamento l'atleta rilascia al sostituto d'imposta autocertificazione attestante che, con il pagamento del premio conseguito, non supera il limite di 300 euro di somme percepite senza l'applicazione delle ritenute alla fonte.
  2-sexies. Il sostituto d'imposta, entro il secondo mese successivo all'erogazione dei premi per i quali non è stata applicata la ritenuta alla fonte, provvede a comunicare all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, i dati dei soggetti beneficiari e del relativo premio percepito senza applicazione della ritenuta alla fonte e la medesima comunicazione è resa disponibile al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle entrate.
  2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater pari a 1,15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1,15 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.