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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.34. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2024  [ apri ]
11.34.
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

  4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
  4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

   b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

   d) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

Il Governo
11.34.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

  4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per i concorsi banditi fino all'anno 2023.
  4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

   b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

  5-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

   c) dopo il comma 6 inserire i seguenti:

  6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

   d) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

Il Governo