Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la disponibilità, l'utilizzo e l'impiego delle risorse residue stanziate dal medesimo comma per gli anni 2022 e 2023 anche nell'esercizio finanziario 2024.