All'emendamento 3.205 del Governo, dopo il comma 12-ter, aggiungere i seguenti:
12-quater. Al comma 819 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027».
12-quinquies. Agli oneri di cui al comma 12-quater, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.