All'articolo aggiuntivo 3.036 dei Relatori, capoverso ART. 3-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.