All'emendamento 13.122 dei Relatori, dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:
3-quinquies. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.