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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.65. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
8.65.

  Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.