Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore portuale e aeroportuale e il diritto di continuità territoriale, connesso al principio di insularità, nonché di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, stabilito ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sospeso, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.