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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.40. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
6.40.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
  8-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni in favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 6.37.6.38.6.39.