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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.80. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
4.80.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole da: «Durante lo stato di emergenza» fino a: «e successive proroghe» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025» e la parola: «emergenza» è sostituita dalle seguenti: «carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro»;

   b) al comma 2, le parole da: «della limitatezza» fino a «, nonché» sono soppresse e le parole da: «oltre che» fino a: «all'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei carichi di lavoro.»;

   c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

  2-bis. Nella valutazione di cui al comma 2, si tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale di appartenenza del professionista sottoposto a giudizio.
  2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
  2-quater. Nella valutazione del grado di colpa dei medici convenzionati, oltre ai criteri di cui al comma 2, si considera se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 sui rapporti con i medici di medicina generale.