Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.