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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.033. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
3.033.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

  1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

ident. 3.031.3.032.3.034.3.035.