Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni.
a) al comma 455, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 456:
1) al primo periodo, le parole: 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2024:
2) al secondo periodo, le parole: «rendiconti 2021» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconti 2022» e le parole: «15 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 458, alinea, le parole: «15 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2024»;
d) al comma 460:
1) al primo periodo, le parole: «15 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
e) al comma 461, alinea, le parole: «15 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2024».