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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.20. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
2.20.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. L'incremento dell'accantonamento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti, di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 dicembre 2026. Per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, l'importo dell'accantonamento per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti non può essere inferiore all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.
  6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate prioritariamente all'accantonamento al Fondo perdite potenziali ed in subordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione.