Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».