Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)
1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 4, le parole: «e per i sei anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sette anni successivi» e le parole: «e il 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2023 e il 2024»;
c) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «di 60 milioni di euro ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal 2019 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.