Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;
b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;
c) al comma 47, primo periodo, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».
3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.