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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.92. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
1.92.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'anno 2024, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2023 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 31 luglio 2024.
  22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.
  22-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.