stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.79. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/02/2024  [ apri ]
1.79.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023, possono esercitare, con deliberazione consiliare da approvare entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  22-ter. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa entro il quinto giorno successivo all'approvazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  22-quater. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
  22-quinquies. Alle procedure di cui ai commi da 22-bis a 22-quater si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.