Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;
b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».