Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: centodue mesi.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:
a) quanto a 2.200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e a 8.800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.