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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.06. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
7.06.
(inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 6)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga di termini e disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

  1. Per le associazioni musicali amatoriali, come definite dal comma 2, il termine di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è prorogato al 30 giugno 2024.
  2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.
  3. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le attività di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».
  4. Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 67, comma 1, lettera m):

    1) dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

    2) le parole: «cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «bande musicali e filodrammatiche, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale costituite in qualsiasi forma associativa».

   b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale legalmente riconosciute,»;

   c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale».

  5. Ai soggetti di cui al comma 2, anche se non iscritti al Registro unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  6. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.