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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.010. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
7.010.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga del termine per l'utilizzo del credito d'imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

  1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024»;

   b) al comma 3:

    1) dopo le parole: «risorse del Fondo» sono aggiunte le seguenti: «e nei limiti dello stesso» e le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2021, 2022 e 2023 e, relativamente all'anno 2024, fino al 30 giugno 2024»;

    2) le parole: «100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

   c) al comma 4, le parole: «con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e» sono soppresse;

   d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

   e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli oneri relativi al 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

ident. 7.09.7.011.