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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.41. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
5.41.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

   1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di seguito elencati in ordine di priorità:

   a) esubero di personale di cui al secondo periodo;

   b) necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali favorevoli, dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo nella regione medesima;

   c) esigenza di procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 nella regione medesima in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

   1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o le procedure di immissione in ruolo di cui al comma 1, lettere b) e c), riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti o delle medesime procedure possono essere immessi in ruolo in altra regione, secondo i criteri di priorità di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».

ident. 5.40.