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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.82. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
4.82.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al secondo periodo, le parole: «e di 1.395.561 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «e di 1.395.561 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'AIFA procede all'indizione di procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione del personale che si trovi nelle condizioni ivi previste. All'esito di detta procedura sono individuate le risorse necessarie alla copertura dei corrispondenti maggiori oneri. All'onere derivante presente comma, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».