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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.61. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
4.61.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-bis. Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.
  8-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e della riduzione dei tempi di valutazione dei farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla European Medicines Agency (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, first in class e best in class.