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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.44. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
4.44.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 688, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

   «689-bis. A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.
   689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.».