Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;
c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».