Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 agosto 2024.