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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.17. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
3.17.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

   a) utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   b) affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

   c) centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

   d) rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

   e) rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.».