Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.