Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2026 e 2027.».
9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.