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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.09. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
2.09.
(inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 8)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.
  2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

   a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di test psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite «Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» e da apposite «Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali», adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

   b) con decreto del Direttore centrale di sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

   c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

   d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del Presidente;

   e) i provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

  3. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6-bis:

    1) al comma 1, le parole: «al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;

    2) al comma 2:

     1.1) al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1, i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «, gli allievi agenti»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «del primo semestre di corso il direttore della scuola» sono sostituite dalle seguenti: «di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale»;

     1.3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.»;

     1.4) all'ultimo periodo, le parole: «all'espletamento delle attività del secondo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «al semestre di applicazione pratica»;

    3) al comma 3, le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1,», «secondo» e «formazione ed» sono soppresse;

    4) al comma 4:

     4.1) le parole: «Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase,» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine del primo semestre,»;

     4.2) le parole: «dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza»;

     4.3) le parole: «ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità» sono sostituite dalle seguenti: «ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2»;

     4.4) prima delle parole: «prestano giuramento» sono inserite le seguenti: «gli agenti in prova»;

     4.5) le parole: «agli uffici» sono sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;

    5) al comma 5, le parole: «del reparto o dell'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza» e le parole: «degli esami» sono sostituite dalle seguenti: «del corso»;

    6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pratica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    7) al comma 7, le parole: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 24-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della Commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 27, comma 7, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   d) all'articolo 27-ter:

    1) al comma 6, la parola: «applicativo» è sostituita dalla seguente: «operativo»;

    2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.
   6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.».

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 3, le parole: «della durata di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a sei mesi»;

    2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

    3) al comma 8, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

   b) all'articolo 20-quater, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione.»;

   c) all'articolo 25-bis:

    1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia.»;

    2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

   «10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.»;

   d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4.»;

   e) all'articolo 25-quater, alla lettera b), dopo le parole «di fine corso» sono aggiunte le seguenti: «o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia».

  5. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è abrogato.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-ter, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-bis, commi 8-bis e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
  8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

ident. 2.011.