Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;
b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».