Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».