Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;
b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».