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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.26. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
18.26.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;

   b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al quinto periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo».