Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 6-quater è sostituito dal seguente:
«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».
2-ter. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».