Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».