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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.021. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
13.021.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.

  3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
  4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».