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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.84. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/01/2024  [ apri ]
1.84.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

ident. 1.87.1.88.