Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;
b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;
c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;
d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.