Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;
b) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».