Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dal predetto articolo 42, commi 3, 4, 5 e 6.