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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.5. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
9.5.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire la continuità delle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le agevolazioni sono concesse nella misura e con le modalità previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del citato articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.