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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
9.3.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come tranche intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.