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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.92. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
8.92.
inammissibile

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati. In via sperimentale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite sua idonea struttura periferica, può approvarne il prototipo nel caso di istanza presentata da ente pubblico, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali il dispositivo è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dello stesso. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale.».