stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.81. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1633

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2024  [ apri ]
8.81.
inammissibile

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. All'articolo 1, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore dei cittadini e delle imprese operanti nei settori della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e di merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai suddetti settori».
  10-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.
  10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.