Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: a ottantuno mesi con le seguenti: a novanta mesi;
Conseguentemente:
alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.