Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è aggiunto in fine il seguente comma:
«2-ter. Fino al 31 dicembre 2025 possono essere messi a disposizione delle istituzioni scolastiche di indirizzo tecnico e degli istituti tecnici superiori veicoli fuori uso o parti di essi a fini esclusivamente didattici, nei limiti di un solo veicolo fuori uso per ciascuna istituzione scolastica e fatte sempre salve le misure di sicurezza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione della presente disposizione.».